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Il Coordinamento Centrale del Partito è disciplinato dagli artt. 14 e seguenti dello Statuto.

L’organo è formato da un numero di componenti eletti dall’Assemblea Congressuale, che può variare da sette a quindici, i quali rimangono in carica tre anni, cui si sommano altri membri di diritto individuati dallo Statuto.

Il Coordinamento Centrale ha le seguenti competenze:

  1. dare attuazione all’indirizzo generale politico ed organizzativo del Partito espresso dall’Assemblea Congressuale;
  2. nominare, tra i suoi componenti il Segretario Generale, il Tesoriere, il Direttore dell’Ufficio Stampa e il Responsabile dei Rapporti Internazionali;
  3. formare Gruppi di Lavoro, volti all’approfondimento di specifiche tematiche ed all’individuazione di possibili soluzioni a problematiche contingenti del Paese;
  4. emanare Regolamenti, nel rispetto del presente Statuto, per una migliore organizzazione del Partito.

Al Coordinamento Centrale sono riconosciuti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito, senza alcuna limitazione che non sia posta espressamente dalla Legge.

Il Presidente del Partito è membro di diritto del Coordinamento Centrale e ne dirige i lavori, lo presiede e provvede alla sua convocazione.

E’ facoltà del Coordinamento Centrale affidare incarichi specifici ai componenti od anche ad altri Aderenti al Partito.

Ai lavori del Coordinamento Centrale possono essere invitati a portare il loro contributo anche non iscritti al Partito.