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“DOMANI – Motus Liberi

STATUTO

 

Titolo I

IL PARTITO

 

Art. 1 – Costituzione, fondamenti e simbolo

È costituito, nella Repubblica di San Marino, il Partito “DOMANI – Motus Liberi”, in forma abbreviata anche “D-ML”, con lo scopo di attuare un programma politico di libertà, di progresso e di giustizia sociale, ispirato ai principi liberali, ai valori della tradizione cristiana ed al patrimonio storico-culturale della Repubblica.

Esso nasce per volontà di persone che intendono affrontare le problematiche del presente ed impedire che esse perdurino o si ripetano nuovamente in futuro.

Il simbolo del Partito è di forma circolare, con perimetro blu, il cui interno si compone delle caratteristiche tre torri (pilastri solidi dell’identità e dei valori alla base della proposta) e dell’araba fenice, uccello mitologico il cui motto è “post fata resurgo”, ossia “dopo la morte torno ad alzarmi“.

Tale figura mitologica esprime il desiderio di riscatto di coloro che hanno l’intento di lavorare con i propri mezzi per ripristinare l’onorabilità, credibilità ed affidabilità del Paese, il tutto anche a vantaggio delle future generazioni.

Nella parte destra la scritta “DOMANI – Motus Liberi” in nero: in caratteri maiuscoli la prima parola ed in corsivo la seconda e la terza, divise da un trattino.

Motus Liberi”, letteralmente “il movimento della persona libera”, va interpretato come un invito rivolto ai cittadini perché si mettano appunto in movimento, in gioco in prima persona, senza dimenticare il passato ma evitando di ripeterne gli errori.

I colori del simbolo sono l’azzurro, il blu, il bianco, il grigio ed il nero.

 

Art. 2 – Finalità

“DOMANI – Motus Liberi” è un Partito politico, in quanto si fa portatore di un’idea completa di come dovrebbe essere amministrata la Res Publica, lo Stato come insieme di interessi della collettività.

Il Partito vuole anche impegnarsi per proporre un modello di politica che sia veramente al fianco del cittadino, adoperandosi per il suo bene, anche quando questo comporti cambiamenti radicali.

“DOMANI – Motus Liberi” si dota di un organigramma definito, democratico ed aperto, oltre che funzionale, con lo scopo di partecipare attivamente e da protagonista alla vita politica dello Stato.

Il Partito si propone come organizzazione politica di tradizione cristiana ed, in base ad essa, intende ribadire e confermare i valori della responsabilità, dell’eguaglianza, della libertà, della giustizia e della solidarietà, della sussidiarietà e del bene comune.

Tali ideali concorrono alla formazione di un’etica civile, fondamento della partecipazione alla vita politica del Paese.

D-ML intende altresì approfondire il dialogo con tutti gli enti che operano nella società, attraverso l’incontro e la collaborazione con le associazioni di categoria, di volontariato, culturali e sindacali, nonché con tutte le altre organizzazioni, ivi comprese quelle politiche sammarinesi ed estere. 

D-ML si propone inoltre di mettere in atto le attività di approfondimento e di formazione utili e connesse al miglior raggiungimento delle proprie finalità.

Fine primario del Partito è altresì determinare l’indirizzo generale e le direttive per tutte le questioni di rilevanza politica, per tutte le sue rappresentanze ed in particolare per il Gruppo Consiliare, che quell’indirizzo interpreta ed applica.

Il Partito non persegue scopi di lucro.

 

Art. 3 – Carta d’Identità

D-ML pone alla base della propria azione, sia a livello valoriale che come obiettivi prioritari, il contenuto della Carta d’Identità realizzata dai Soci Fondatori.

 

Art. 4 – Sede e durata

“DOMANI – Motus Liberi” ha sede nella Repubblica di San Marino, Castello di Borgo Maggiore, in Via Luigi Cibrario n. 25.

La durata del Partito è fissata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile con deliberazione dell’Assemblea Congressuale.

 

Titolo II

ADESIONE

 

Art. 5 – Requisiti

Possono aderire a “DOMANI – Motus Liberi” tutti coloro che abbiano compiuto diciotto anni di età e che, non essendo contemporaneamente iscritti ad altre organizzazioni politiche e condividendone le finalità, esprimano la volontà di impegnarsi nel confronto politico e provvedano al versamento della quota annuale. A parziale deroga del solo requisito dell’età, è consentita ai giovani con più di quattordici anni la possibilità di iscriversi senza diritto di voto, previo rilascio di espressa autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale, e di partecipare alle attività di D-ML su richiesta del Presidente del Partito.

L’adesione comporta l’accettazione ed adesione agli ideali e ai valori indicati nella Carta d’Identità, al programma del Partito, ed implica l’impegno all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, nonché delle direttive stabilite dagli organi competenti.

La qualità di Aderente si perde per:

  1. recesso;
  2. morosità nel pagamento della quota annuale;
  3. attività in contrasto con gli scopi del Partito o per comportamento scorretto;
  4. attività lesiva della rispettabilità del Partito o della Carta d’Identità.

Nel caso prospettato al numero 1, il recesso dev’essere formalizzato in forma scritta ed indirizzato al Segretario Generale, che provvede al relativo annotamento sul Registro degli Aderenti al Partito.

Nel caso prospettato al numero 2, il provvedimento di decadenza dalla qualifica di Aderente è adottato dal Segretario Generale, che provvede al relativo annotamento sul Registro degli Aderenti al Partito.

Nel caso prospettato al numero 3, il provvedimento di decadenza dalla qualifica di Aderente è adottato dal Collegio dei Probiviri che delibera a maggioranza assoluta. In tal caso viene data comunicazione al Segretario Generale, che provvede al relativo annotamento sul Registro degli Aderenti al Partito.

Nel caso prospettato al numero 4, il provvedimento di decadenza dalla qualifica di Aderente è adottato dalla Consulta dei Garanti, che delibera a maggioranza assoluta. In tal caso viene data comunicazione al Segretario Generale, che provvede al relativo annotamento sul Registro degli Aderenti al Partito.

Gli Aderenti maggiorenni partecipano liberamente a tutte le attività di “DOMANI – Motus Liberi” e sono i soli a poter essere nominati a cariche interne al Partito stesso, secondo le norme del presente Statuto.

 

Art. 6 – Domanda di adesione

La domanda di adesione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al Coordinamento Centrale, all’attenzione del Segretario Generale.

Il Coordinamento Centrale decide sull’accettazione delle domande e dà comunicazione dell’esito al richiedente.

Contro la decisione del Coordinamento Centrale è ammesso ricorso, da parte dell’interessato, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

L’adesione ha validità per il periodo di un anno, rinnovabile con il versamento della quota annuale, il cui ammontare e termine per il versamento verrà determinato dal Coordinamento Centrale.

Il mancato rinnovo dell’adesione annuale equivale a recesso.

Il recesso dal Partito può inoltre avvenire anche prima della scadenza annuale, mediante comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Centrale, all’attenzione del Presidente del Partito.

Agli annotamenti relativi alle adesioni al Partito provvede il Segretario Generale, sull’apposito Registro degli Aderenti al Partito.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

 

Art. 7 – Organi del Partito

Gli Organi del Partito DOMANI – Motus Liberi” sono:

  1. la Consulta dei Garanti;
  2. il Collegio dei Probiviri;
  3. l’Assemblea degli Aderenti;
  4. il Coordinamento Centrale;
  5. il Presidente del Partito;
  6. il Segretario Generale;
  7. il Tesoriere;
  8. il Direttore dell’Ufficio Stampa;
  9. il Responsabile dei Rapporti Internazionali;
  10. il Gruppo Consiliare;
  11. il Presidente del Gruppo Consiliare;
  12. la Sezione Giovanile del Partito e il suo Responsabile;
  13. i Distretti di D-ML.

Nel caso in cui un Aderente intenda proporsi per assumere una carica negli organismi di cui sopra, fatta eccezione per l’Assemblea ed espresse deroghe previste dal presente Statuto, il medesimo dovrà risultare iscritto quale Aderente al Partito da almeno sei mesi e sarà tenuto a depositare le seguenti dichiarazioni:

  1. di non aver mai subito condanne per bancarotta fraudolenta o reati finanziari in genere;
  2. di non aver mai collaborato con personaggi notoriamente legati alla malavita organizzata né mai aver dolosamente aggirato le norme vigenti in campo finanziario e tributario;
  3. di non essere aderente ad altri partiti, movimenti, liste civiche.

 

Sezione I

LA CONSULTA DEI GARANTI

 

Art. 8 – Funzioni ed attribuzioni

La Consulta dei Garanti, composta in origine e di diritto dai Soci Fondatori di DOMANI – Motus Liberi”, è l’organo posto a garanzia della corretta interpretazione dei contenuti della Carta d’Identità.

La Consulta, con delibera che deve essere unanime, può designare perché ne diventino componenti Aderenti al Partito particolarmente meritevoli che siano regolarmente iscritti, fino a raggiungere un massimo complessivo di quindici componenti.

La Consulta dei Garanti deve esprimere il proprio preventivo ed obbligatorio parere favorevole in merito alla corrispondenza dei valori indicati dalla Carta d’Identità con i contenuti del programma elettorale ed in merito ai nominativi dei candidati designati, che devono essere necessariamente Aderenti al Partito, prima della presentazione della relativa documentazione presso i Pubblici Uffici competenti.

La Consulta è altresì l’organismo competente a deliberare, a maggioranza assoluta, l’espulsione di un componente del Collegio dei Probiviri nei casi previsti al successivo Art. 10.

Le riunioni di tale organo sono considerate valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti e le deliberazioni vengono validamente assunte, salvo altri specifici quorum indicati dal presente Statuto, con il parere favorevole della metà più uno dei componenti.

I membri della Consulta, per loro natura ed in quanto ispiratori dei valori fondamentali, possono essere rimossi solamente con delibera favorevole dei due terzi dei componenti.

 

Sezione II

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 9 – Funzioni ed attribuzioni

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è l’organo al quale è demandata la vigilanza sul rispetto delle norme dello Statuto.

Tale organo decide sui ricorsi in merito all’adesione al Partito, ha potere disciplinare su tutti gli iscritti, nonché competenza decisionale su ogni controversia che possa sorgere in seno al Partito stesso.

 

Art. 10 – Nomina, durata, incompatibilità e funzionamento

I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dall’Assemblea Congressuale ed il loro incarico ha durata di tre anni.

Il Collegio dei Probiviri elegge nella sua prima seduta, che deve tenersi entro trenta giorni dall’elezione, il Presidente, il quale provvede alla convocazione ed al coordinamento dei lavori del Collegio stesso.

Alle riunioni del Collegio dei Probiviri viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Partito.

Il Collegio dei Probiviri, salvo specifici quorum indicati da altri articoli del presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Coordinamento Centrale.

La Consulta dei Garanti può deliberare l’espulsione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri nel caso questi:

  1. abbia svolto attività in contrasto con gli scopi del Partito;
  2. abbia tenuto comportamento scorretto;
  3. abbia svolto attività lesiva della rispettabilità del Partito o della Carta d’Identità.

 

Art. 11 – Cessazione della carica

In caso di dimissioni, morte, incompatibilità od espulsione di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene sulla base della graduatoria scaturita dall’esito delle votazioni in Assemblea Congressuale.

Qualora vi sia parità, viene prescelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Partito.

Le dimissioni presentate da componenti del Collegio possono avere effetto immediato se la maggioranza dei componenti originariamente nominati rimane in carica.

Qualora venga invece a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Collegio, il Segretario Generale deve convocare al più presto l’Assemblea Congressuale per provvedere alla loro sostituzione; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri originario.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, tutti i membri del Collegio, l’Assemblea Congressuale per la nomina dei nuovi componenti deve essere convocata d’urgenza dal Segretario Generale.

Nel periodo intercorrente tra la data di scadenza, anche per dimissioni, e quella di accettazione della carica da parte dei componenti di nuova nomina, il Collegio decaduto continua a esercitare tutti i poteri previsti dallo Statuto senza limitazione alcuna.

 

Sezione III

L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

 

Art. 12 – Composizione e funzioni

L’Assemblea degli Aderenti è composta da tutti i maggiorenni regolarmente iscritti al Partito e può essere convocata nelle seguenti forme:

  1. Assemblea Ordinaria;
  2. Assemblea Congressuale.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata per deliberare su quanto segue:

  1. avanzare al Coordinamento Centrale proposte relativamente alla trattazione di specifiche tematiche politiche od alla soluzione di problematiche di natura organizzativa;
  2. approvare, a maggioranza semplice, il bilancio del Partito;
  3. adottare e modificare, a maggioranza dei componenti, un Regolamento con specifiche norme sul funzionamento dell’Assemblea Congressuale;
  4. adottare e modificare lo Statuto della Sezione Giovanile del Partito.

L’Assemblea Congressuale viene convocata per deliberare su quanto segue:

  1. nominare il Presidente del Partito;
  2. nominare i componenti del Coordinamento Centrale;
  3. nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
  4. modificare lo Statuto del Partito;
  5. esprimere il proprio obbligatorio parere in merito all’indirizzo generale politico ed organizzativo del Partito (cosiddetta “mozione finale”).

 

Art. 13 – Convocazione

L’Assemblea Ordinaria è convocata in seduta ordinaria dal Segretario Generale almeno una volta all’anno, a mezzo di comunicazione trasmessa con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo e con preavviso di almeno otto giorni a tutti gli iscritti, o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Coordinamento Centrale oppure un quinto degli aderenti.

L’Assemblea Congressuale viene convocata dal Segretario Generale ogni tre anni oppure su richiesta di almeno metà dei componenti del Coordinamento Centrale od ogni volta che il Segretario Generale lo ritenga necessario, a mezzo di comunicazione trasmessa con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo e con preavviso di almeno otto giorni a tutti gli iscritti. La votazione da parte dell’Assemblea Congressuale sull’indirizzo politico del Partito avviene sulla base di un documento predisposto dal Coordinamento Centrale a conclusione del dibattito politico.

Il Segretario Generale ricopre l’incarico di Presidente dell’Assemblea Ordinaria, mentre il Presidente dell’Assemblea Congressuale viene nominato in base a quanto previsto da apposito Regolamento elaborato ai sensi dell’articolo precedente.

Le riunioni dell’Assemblea, sia Ordinaria che Congressuale, sono considerate valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e dopo mezz’ora in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea degli Aderenti delibera, salvo specifici quorum indicati da altri articoli del presente Statuto, a maggioranza dei presenti.

Qualora il Coordinamento Centrale lo ritenga utile per il raggiungimento delle finalità del Partito, può invitare a partecipare senza diritto di voto ai lavori dell’Assemblea, sia Ordinaria che Congressuale, anche non iscritti al Partito perché portino il loro contributo.

 

 Sezione IV

IL COORDINAMENTO CENTRALE

 

Art. 14 – Composizione, competenze e funzionamento

Il Coordinamento Centrale è formato da un numero di componenti eletti dall’Assemblea Congressuale, che può variare da sette a quindici, i quali rimangono in carica tre anni, cui si sommano altri membri di diritto, con diritto di voto, individuati dal presente Statuto.

Il Presidente del Partito, entro trenta giorni dall’elezione dei nuovi componenti del Coordinamento Centrale all’esito dei lavori dell’Assemblea Congressuale, deve convocare una seduta dell’organismo per la nomina del Segretario Generale e delle altre cariche interne.

Il Coordinamento Centrale ha le seguenti competenze:

  1. dare attuazione all’indirizzo generale politico ed organizzativo del Partito espresso dall’Assemblea Congressuale;
  2. nominare, tra i suoi componenti il Segretario Generale, il Tesoriere, il Direttore dell’Ufficio Stampa e il Responsabile dei Rapporti Internazionali;
  3. formare Gruppi di Lavoro, volti all’approfondimento di specifiche tematiche ed all’individuazione di possibili soluzioni a problematiche contingenti del Paese;
  4. emanare Regolamenti, nel rispetto del presente Statuto, per una migliore organizzazione del Partito.

Al Coordinamento Centrale sono riconosciuti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito, senza alcuna limitazione che non sia posta espressamente dalla Legge.

Il Presidente del Partito è membro di diritto del Coordinamento Centrale e ne dirige i lavori, lo presiede e provvede alla sua convocazione, che avviene a mezzo di comunicazione trasmessa con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo almeno due giorni prima dallo svolgimento della seduta.

Le riunioni di tale organo sono considerate valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e, dopo mezz’ora in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Il Coordinamento Centrale delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti fra i membri del Gruppo di Coordinamento, prevale il voto del Presidente.

È facoltà del Coordinamento Centrale affidare incarichi specifici ai componenti od anche ad altri Aderenti al Partito.

Ai lavori del Coordinamento Centrale partecipano e hanno diritto di voto anche i membri del Gruppo Consiliare ed eventuali Segretari di Stato se eletti. Possono essere invitati a portare il loro contributo, senza diritto di voto, persone non iscritte al Partito.

Al termine di ciascun anno di attività, nonché ogni qualvolta ritenuto utile, il Coordinamento Centrale relaziona all’Assemblea sull’attività svolta.

Tale relazione può anche essere richiesta in via anticipata da almeno un quinto degli Aderenti al Partito.

 

Art. 15 – Cessazione della carica

Ciascun componente del Coordinamento Centrale è dichiarato decaduto, con delibera favorevole dei due terzi dei componenti, qualora:

  1. non giustifichi i motivi della sua assenza ad almeno due sedute consecutive dell’Assemblea Ordinaria od a quattro riunioni consecutive del Coordinamento Centrale;
  2. abbia tenuto comportamenti in violazione delle norme del presente Statuto;
  3. abbia tenuto comportamenti in aperto contrasto con i valori e fondamenti indicati nella Carta d’Identità; in quest’ultimo caso va richiesto, prima di dichiarare la decadenza, il preventivo obbligatorio parere della Consulta dei Garanti, che decide a maggioranza assoluta.

In caso di decadenza, dimissioni volontarie od altra causa di cessazione dell’incarico di un componente, questi viene sostituito con il primo dei non eletti in Assemblea Congressuale.

Le dimissioni presentate da componenti del Coordinamento Centrale possono avere effetto immediato se la maggioranza dei componenti originariamente nominati rimane in carica.

Qualora venga invece a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Coordinamento Centrale, il Segretario Generale deve convocare al più presto l’Assemblea Congressuale per provvedere alla loro sostituzione; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinamento Centrale originario.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, tutti i membri del Coordinamento Centrale, l’Assemblea Congressuale per la nomina dei nuovi componenti deve essere convocata d’urgenza dal Segretario Generale.

Nel periodo intercorrente tra la data di scadenza, anche per dimissioni, e quella di accettazione della carica da parte dei componenti di nuova nomina, il Coordinamento Centrale decaduto continua a esercitare tutti i poteri previsti dallo Statuto senza limitazione alcuna.

 

Art. 16 – Gruppi di Lavoro

La formazione e lo scioglimento di un Gruppo di Lavoro viene deliberata dal Coordinamento Centrale.

Ciascun Gruppo di Lavoro deve essere composto, diretto e coordinato da un Responsabile, che può essere un componente del Coordinamento Centrale od un Aderente al partito, e può coinvolgere, oltre ad Aderenti al Partito, anche tecnici o consulenti esterni che intendano collaborare.

 

Sezione V

INCARICHI DI PARTITO

 

Art. 17 – Il Presidente del Partito

Il Presidente del Partito ha il compito di individuare e proporre le linee politiche, nonché di promuovere, stimolare, coordinare l’attività politica, organizzativa e divulgativa del Partito.

Il Presidente rappresenta legalmente il Partito, cura l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea, sia Ordinaria che Congressuale, e del Coordinamento Centrale, mantiene contatti con il Governo, con il Gruppo Consiliare e con altri organismi politici e sociali.

Il Presidente del Partito è nominato dall’Assemblea Congressuale, cui risponde del suo operato, e rimane in carica per tre anni.

Per presentare la candidatura a Presidente del Partito sono richiesti almeno tre anni di iscrizione al Partito o, in alternativa, l’essere uno dei Soci Fondatori del Partito.

La carica di Presidente del Partito è incompatibile con quella di membro del Congresso di Stato e di Presidente del Gruppo Consiliare. Tale incompatibilità non si verifica invece con il caso di elezione all’Eccellentissima Reggenza e, in tal caso, la legale rappresentanza è assunta temporaneamente dal Segretario Generale.

Qualora il Presidente in carica si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma, a seguito di dimissioni da parte di quest’ultimo che dovranno essere presentate entro quindici giorni dall’esistenza della causa di incompatibilità, o comunque in ogni caso in cui il Presidente presenti le proprie dimissioni, il Segretario Generale del Partito assume con effetto immediato ed in via temporanea la legale rappresentanza del Partito e provvede entro ulteriori quindici giorni ad una convocazione dell’Assemblea Congressuale per la nomina di un nuovo Presidente. In tal caso, il nuovo Presidente nominato ricoprirà un mandato temporalmente ridotto, che andrà a scadere con il termine del triennio di nomina dei componenti il Coordinamento Centrale in carica.

Il Presidente convoca almeno una volta al mese il Coordinamento Centrale e lo presiede, coordinandone l’attività.

Spetta al Presidente del Partito:

  1. dare esecuzione alle deliberazioni del Coordinamento Centrale;
  2. provvedere alla formazione delle liste dei candidati per le elezioni politiche, tenuto conto delle eventuali indicazioni emerse dall’Assemblea Congressuale e del parere favorevole vincolante della Consulta dei Garanti;
  3. promuovere e coordinare l’azione elettorale nel territorio sammarinese e all’Estero.

 

Art. 18 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale ha il compito di provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli Aderenti, sia Ordinaria che Congressuale, e di vigilare sul rispetto delle norme del presente Statuto.

Il Segretario Generale è nominato dal Coordinamento Centrale, cui risponde del suo operato, e rimane in carica per tre anni.

Egli presiede l’Assemblea Ordinaria degli Aderenti e ne dirige i lavori, coordinandosi con il Presidente del Partito nella stesura dell’Ordine del Giorno, al fine di individuare obiettivi e priorità.

Il Segretario cura l’organizzazione amministrativa ed interna del Partito.

 

Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Centrale tra i suoi componenti, rimane in carica per tre anni e cura l’organizzazione contabile e patrimoniale del Partito.

Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l’equilibrio finanziario: egli ha titolo di provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Presidente del Partito o dagli altri incaricati, previa presentazione di fatture o ricevute.

Il Tesoriere, su delega del Presidente del Partito, ha facoltà di operare su eventuali conti correnti intestati al Partito medesimo.

I fondi di “DOMANI – Motus Liberi” sono costituiti da:

  1. quote annuali, versate dagli Aderenti;
  2. contributi volontari, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  3. somme derivanti da iniziative promosse ed organizzate dal Partito;
  4. erogazioni conseguenti agli stanziamenti deliberati dallo Stato;
  5. entrate derivanti da pubblicità e marketing di progetto;
  6. entrate derivanti da interessi attivi su conti correnti;
  7. entrate derivanti da riserve statutarie;
  8. beni mobili e immobili di proprietà del Partito;
  9. avanzi di gestione.

Il Tesoriere è tenuto all’aggiornamento dei libri contabili obbligatori previsti dalla Legge, eventualmente avvalendosi della collaborazione di professionista in materia contabile, ed è chiamato a relazionare al Coordinamento Centrale sull’andamento economico del Partito, su richiesta del Presidente del Partito o del Segretario Generale.

 

Art. 20 – Il Direttore dell’Ufficio Stampa

Il Direttore dell’Ufficio Stampa è nominato dal Coordinamento Centrale tra i suoi componenti e rimane in carica per tre anni.

Egli dirige e coordina l’Ufficio Stampa del Partito, tiene personalmente i rapporti con i responsabili della stampa nazionale ed internazionale, cura l’attività editoriale ed in genere la comunicazione, con ogni mezzo consentito dalla tecnologia, del Partito.

Le linee politiche e modalità per la realizzazione delle attività di comunicazione sono concordate dal Direttore con il Presidente del Partito.

Il Direttore, nello svolgimento della propria attività, è assistito dall’Ufficio Stampa, che si compone di Aderenti al Partito designati dal Direttore medesimo.

L’Ufficio Stampa, nello specifico, può individuare al suo interno:

  1. un addetto tecnico specializzato nell’elaborazione audio/video;
  2. un addetto responsabile della pagina web del Partito e dei social network;
  3. un addetto responsabile dell’attività editoriale di Partito.

A disposizione del Direttore viene destinato dal Coordinamento Centrale un importo periodico, nel quale devono essere ricompresi eventuali rimborsi spese, che possa essere investito al fine di promuovere il Partito e le sue attività.

 

Art. 21 – Il Responsabile dei Rapporti Internazionali

Il Responsabile dei Rapporti Internazionali è nominato dal Coordinamento Centrale tra i suoi componenti e rimane in carica per tre anni.

Egli cura i rapporti del Partito con gli organismi internazionali ed organizzazioni politiche di altri Paesi, oltre che con i Sammarinesi all’estero, al fine di consentire al Partito possibilità di crescita e riconoscimento oltre confine.

 

Art. 22 – Libri e registri del Partito

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta ed aggiornamento dei documenti e dei seguenti registri:

  1. il Registro dei Soci Fondatori;
  2. il Registro dei componenti la Consulta dei Garanti;
  3. il Registro dei componenti il Collegio dei Probiviri;
  4. il Registro dei componenti il Coordinamento Centrale;
  5. il Registro degli Aderenti al Partito, che viene periodicamente aggiornato a seguito del versamento della quota annuale.

Devono invece essere tenuti presso la sede del Partito, qualora non lasciati in deposito presso Notaio Pubblico, ed aggiornati rispettivamente a cura del Segretario Generale e del Presidente del Partito, in formato cartaceo e previa vidimazione a norma di Legge, ove prevista e consentita, i seguenti registri:

  1. il Libro Verbali Assemblee;
  2. il Libro Verbali del Coordinamento Centrale.

 

Sezione VI

GRUPPO CONSILIARE

Art. 23 – Il Gruppo Consiliare

Il Gruppo Consiliare è la rappresentanza politica del Partito nel Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino.

Fanno parte del Gruppo tutti i Consiglieri eletti, per i quali è fatto obbligo di adempiere agli impegni morali e politici conseguenti all’accettazione della candidatura.

Costituisce obbligo morale, oltre che politico, la partecipazione alle attività del Gruppo e delle Commissioni, l’adesione alle regole dello Statuto e della Carta d’Identità ed il rispetto delle stesse.

È dovere dei membri del Gruppo Consiliare, fatto salvo per temi di alto contenuto etico e morale (ad esempio fine vita, aborto, etc.), svolgere i propri interventi ed esprimere le proprie votazioni in base alla linea politica indicata dal Partito.

Il Consigliere eletto nella lista del Partito è soggetto al vincolo di mandato, pertanto nel caso in cui decida di abbandonare il Gruppo Consiliare è tenuto a lasciare altresì la carica di Consigliere. Subentrerà, in tal caso, il candidato successivo in lista per numero di voti.

Qualora non ne siano già membri in quanto eletti, alle riunioni del Gruppo Consiliare partecipano, con diritto di voto, il Presidente del Partito e, senza diritto di voto, eventuali Segretari di Stato se eletti e i membri del Coordinamento Centrale.

 

Art. 24 – Il Presidente del Gruppo Consiliare

Il Gruppo Consiliare è presieduto dal proprio Presidente, che viene nominato dal Presidente del Partito tra i suoi componenti.

Il Presidente del Gruppo Consiliare segue e coordina l’attività del Gruppo nell’ambito dei lavori del Consiglio Grande e Generale, sia nella fase preparatoria delle sedute, sia durante le sedute stesse.

Il Presidente del Gruppo Consiliare è incaricato di tenere contatti politici con gli altri Gruppi e rappresentanze consiliari e di riferirne al Gruppo e al Presidente del Partito.

Coordina e segue l’attività delle Commissioni di nomina consiliare nelle forme ritenute opportune e ne dà relazioni periodiche al Gruppo ed al Presidente del Partito.

In sua assenza o su espressa delega, tali funzioni possono essere esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Presidente del Gruppo Consiliare tra i componenti di quest’ultimo.

 

Art. 25 – I Segretari di Stato

Qualora il Partito ottenga un risultato elettorale che consenta di indicare uno o più Segretari di Stato, questi vengono designati con votazione assunta a maggioranza qualificata dal Coordinamento Centrale tra i Consiglieri eletti che siano Aderenti al Partito ed abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il Partito riconosce e garantisce adeguato supporto, anche politico, nonché pubblicità alle attività ed iniziative delle Segreterie di Stato.

 

Art. 26 – L’Eccellentissima Reggenza

Qualora il Partito intenda indicare uno od entrambi i candidati per l’Eccellentissima Reggenza, questi vengono designati con votazione assunta a maggioranza qualificata dal Coordinamento Centrale tra i Consiglieri eletti che siano Aderenti al Partito ed abbiano manifestato la propria disponibilità. Qualora vi sia la possibilità di individuare un candidato tra i non Consiglieri, il medesimo va designato dal Coordinamento Centrale a maggioranza qualificata tra gli Aderenti al Partito.

 

Sezione VII

LA SEZIONE GIOVANILE DEL PARTITO

Art. 27 – Sezione Giovanile del Partito

Al fine di assicurare la più ampia ed efficace presenza di giovani dai quattordici ai venticinque anni alle attività del Partito, nonché allo scopo di favorire un generale avvicinamento delle nuove generazioni alla vita politica del Paese, è costituita la Sezione Giovanile del Partito.

La Sezione Giovanile del Partito ha il proposito di sottolineare, evidenziare e sviluppare le potenzialità dei giovani sammarinesi e residenti in territorio, indirizzandole alla partecipazione alla vita politica del Partito e della Repubblica.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Sezione Giovanile ha le seguenti funzioni:

  1. promuovere attività di formazione politica ed approfondimento;
  2. diffondere fra i giovani gli ideali e i valori del Partito;
  3. approfondire i problemi del mondo giovanile ed avanzare idee e proposte ai competenti organi del Partito;
  4. promuovere ed organizzare, in accordo con il Coordinamento Centrale, iniziative di carattere politico, sociale e culturale.

Tra gli iscritti alla Sezione Giovanile del Partito con età superiore a diciotto anni viene nominato un Responsabile, che è membro di diritto del Coordinamento Centrale.

 

Art. 28 – Regolamentazione delle attività

Lo Statuto della Sezione Giovanile, adottato dall’Assemblea Ordinaria, individua e disciplina le modalità di iscrizione, gli organi e l’attività interna ed esterna.

Il contenuto normativo di tale Statuto non può essere in contrasto con quello del Partito.

Alle attività della Sezione Giovanile viene destinato apposito budget di spesa da parte del Coordinamento Centrale, in base alle disponibilità del Partito.

A tal fine viene annualmente inoltrata al Segretario Generale del Partito una proposta preventiva di finanziamento, sulla base della programmazione annuale delle iniziative.

La Sezione Giovanile deve presentare al Coordinamento Centrale il rendiconto dell’attività finanziaria.

 

Sezione VIII

I DISTRETTI DI D-ML

 

Art. 29 – I Distretti di D-ML

I Distretti sono i presidi territoriali del Partito, uno per ciascun Castello in cui è divisa la Repubblica a livello amministrativo, e possono avere sede anche presso il domicilio del Presidente del Distretto.

Possono inoltre essere aperti, a seguito di deliberazione del Coordinamento Centrale, anche nelle singole frazioni dei Castelli.

I Distretti vengono amministrati in maniera volontaria, senza alcun riconoscimento di compenso, da Aderenti al Partito regolarmente iscritti e residenti nel Castello o nella frazione in cui il Distretto deve essere aperto.

Ai Distretti spetta il compito di promuovere iniziative, anche di pubblico interesse, volte a diffondere le idee e i valori del Partito in ogni ambiente sociale e culturale, oltre che a sottolineare i principi ispiratori dell’azione politica del Partito in base a quanto previsto e stabilito dalla Carta d’Identità.

Tutti gli Aderenti al Partito residenti nella Repubblica di San Marino hanno diritto di partecipare all’organizzazione e realizzazione di iniziative relative al proprio Distretto di appartenenza.

 

Art. 30 – Il Presidente del Distretto

Il Presidente del Distretto è nominato, per la durata di tre anni con possibilità di rinnovo, dal Coordinamento Centrale del Partito tra coloro che, residenti nel Distretto, abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il Presidente del Distretto ha le seguenti funzioni:

  1. partecipare a nome del Distretto a specifiche sedute del Coordinamento Centrale, ove convocato;
  2. organizzare incontri periodici con gli Aderenti al Partito residenti nel Distretto di appartenenza, al fine di favorire l’aggregazione sociale e l’attaccamento al Partito;
  3. coinvolgere i residenti nel proprio Distretto di appartenenza nell’organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative, previa autorizzazione del Coordinamento Centrale;
  4. formulare proposte al Coordinamento Centrale e all’Assemblea Ordinaria su tematiche di natura gestionale-amministrativa relative al proprio Distretto di appartenenza;
  5. essere punto di riferimento e di ascolto del Partito nel Distretto di appartenenza, sia per la cittadinanza che per gli Aderenti, favorendo il relativo dibattito e facendosi portavoce presso il Coordinamento Centrale e l’Assemblea Ordinaria delle relative istanze e di tematiche di interesse locale e generale.

Al fine di garantire una maggiore e migliore visibilità della sede destinata ad ogni Distretto, al Presidente viene consegnata una bandiera del Partito che dovrà essere conservata con cura e potrà essere esposta in maniera permanente nelle vicinanze della porta d’ingresso della sede stessa.

 

Titolo IV

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art. 31 – Comportamenti oggetto di sanzione disciplinare

Sono oggetto di sanzione disciplinare gravi atti lesivi del corretto funzionamento del Partito, ogni tentativo di contrastare i principi costitutivi del Partito medesimo, nonché gli atti contrari alle delibere assunte dagli organi del Partito, alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della Carta d’Identità.       

Costituiscono sanzioni, che possono essere applicate gradatamente od anche direttamente in base alla gravità del comportamento tenuto:

  1. il richiamo scritto;
  2. la sospensione dal Partito a tempo definito, la quale comporta la decadenza dalle cariche interne ricoperte fino a nuova eventuale elezione;
  3. l’espulsione dal Partito.

 

Art. 32 – Procedura sanzionatoria

Ogni sanzione è comminata dal Collegio dei Probiviri con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

La decisione è appellabile in ultima istanza innanzi alla Consulta dei Garanti, che delibera con il voto favorevole espresso dalla metà più uno dei componenti.

L’applicazione della sanzione è subordinata alla contestazione scritta degli addebiti di fronte alla quale l’interessato può presentare giustificazioni entro trenta giorni.

L’espulso non potrà essere riammesso al Partito se non previa riparazione, ove possibile, degli atti che hanno dato luogo all’espulsione.

La riammissione potrà eventualmente avvenire dietro nuova domanda scritta dell’interessato, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 6.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 33 – Modifiche statutarie

Le norme del presente Statuto relative alla Consulta dei Garanti sono modificabili dall’Assemblea Congressuale con quorum costitutivo di almeno i due terzi dei componenti e con quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

Altre modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea Congressuale con quorum costitutivo di almeno un terzo dei componenti e con quorum deliberativo della maggioranza dei presenti.

 

Art. 34 – Norme di coordinamento

Salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli precedenti, tutte le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Gli organi collegiali del Partito, se non è diversamente stabilito dagli articoli precedenti, sono validamente costituiti con la presenza effettiva della metà più uno dei componenti.

 


NOTA: la versione dello Statuto sopra riportata è quella approvata dall’Assemblea degli Aderenti nella seduta del 31/05/2022.