Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, i Sammarinesi e residenti obbligati a pagare l’imposta patrimoniale non sono necessariamente coloro che detengono un patrimonio: questa è una delle evidenti criticità che stanno emergendo dall’applicazione pratica del Decreto che ha istituito l’imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari (e mobiliari).

Abbiamo già rappresentato la nostra contrarietà alla nuova imposta patrimoniale, soprattutto perché iniqua nei confronti di coloro che hanno messo da parte i risparmi di una vita o che, con grandi sacrifici, sono riusciti a costruirsi una casa per sé e per i propri figli, precisando a tal proposito che un’imposta patrimoniale, qualora risulti indiscutibilmente necessaria ed inevitabile per risolvere in maniera definitiva alcuni specifici problemi di bilancio dello Stato, debba essere contraddistinta da equità sociale, non colpendo in modo indiscriminato alcune categorie di cittadini e favorendone conseguentemente altre.

L’aspetto dell’equità sociale risulta poi evidentemente pregiudicato quando è raggiunto il paradosso: obbligare chi non ha più nel proprio patrimonio un dato bene immobile a pagare, comunque, l’imposta patrimoniale.

 

L’art. 1 comma 1 del Decreto n. 71 del 23 giugno 2018 (Disposizioni in materia di imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari) dispone espressamente che “E’ istituita l’imposta straordinaria sul valore degli immobili situati nella Repubblica di San Marino per l’esercizio finanziario 2018 ed è dovuta, sulla base delle risultanze catastali al 31 dicembre 2017, dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul bene immobile. […]”.

Secondo l’applicazione pratica di questo articolo – nonostante la notoria circostanza in base alla quale le risultanze catastali “indicano, ma non provano” – un cittadino che abbia venduto un bene immobile già prima del 31 dicembre 2017 ma le cui risultanze catastali, sempre al 31 dicembre 2017, non siano ancora state aggiornate a causa di un ritardo dell’Amministrazione Pubblica nell’effettuare la voltura del bene (cioè il trasferimento dall’insieme dei beni del venditore all’insieme dei beni dell’acquirente), si ritrova oggi a dover versare l’imposta patrimoniale anche se non è più proprietario di quel bene immobile.

 

Considerato che ci sembra assurdo ed irragionevole che qualcuno debba pagare un’imposta patrimoniale su un bene che non è più suo, riteniamo sia necessario trovare una soluzione a questo problema di applicazione pratica: tale soluzione di certo non può essere quella di ribaltare il problema sui privati, sperando che regolino autonomamente i rapporti fra di loro, essendovi anzi il rischio concreto che sorgano fra gli stessi aspre controversie.

Una soluzione di buonsenso e ragionevole potrebbe essere quella in base alla quale il privato, al fine di essere esonerato dal pagamento dell’imposta patrimoniale (e quindi non pagare un’imposta su un bene di cui non è più proprietario), possa dimostrare agli Uffici competenti della Pubblica Amministrazione, magari attraverso la semplice presentazione di copia dell’atto di vendita ovvero della nota di trascrizione, l’avvenuta cessione del bene immobile o del diritto reale avvenuta prima del 31 dicembre 2017. In alternativa, si potrebbe apportare una variazione al Decreto al fine di rapportare in modo più chiaro ed inequivocabile il pagamento della patrimoniale all’effettiva titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sul bene immobile e non in base alle semplici risultanze catastali che potrebbero non essere corrette od aggiornate.

Add Comment

0.0/5